STATUTO DELLA CONSULTA REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DELLE PERSONE CON DISABILITA’ E DELLE LORO FAMIGLIE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – ODV

Statuto

DENOMINAZIONE – SEDE – FINALITÀ – OGGETTO – DURATA

Articolo  1  – Denominazione

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il “Codice del Terzo Settore”  (“CTS”) è costituita, su iniziativa delle Consulte o Comitati di coordinamento delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie dei territori provinciali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine,  l’Associazione denominata

“CONSULTA REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DELLE LORO FAMIGLIE DEL FVG – ETS”

o, in forma abbreviata, C.R.A.D. FVG – ETS” (d’ora innanzi “C.R.A.D. FVG” o “Consulta FVG”).

La C.R.A.D. FVG indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo  2 – Sede e ambito territoriale di riferimento

2.1 La C.R.A.D. FVG ha sede nel Comune di Trieste.

Ai fini dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore od ogni altra utile o necessaria, l’organo amministrativo indica l’indirizzo attuale della Consulta FVG.

La C.R.A.D. FVG è ospite della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità in Via Cassa di Risparmio n. 10.

Ove sia normativamente esteso agli Enti del Terzo Settore il disposto dell’art. 111-ter disp.att. c.c. o sia dettata norma omologa ovvero sia confermata dalla giurisprudenza o prassi ministeriali l’applicazione analogica della norma predetta, il trasferimento della sede all’interno dello stesso Comune si intenderà non comportare modifica alcuna dello statuto.

2.1-bis Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

2.2 La C.R.A.D. FVG opera principalmente nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Articolo  3 – Scopo e principi

3.1 La C.R.A.D. FVG è espressione dell’autonoma iniziativa di cittadini ed enti, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione. Essa ha lo scopo di elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona nonché di valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, il tutto con specifico riferimento e attenzione alle persone con disabilità ed alle loro famiglie. Essa si impegna a promuovere l’applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità in tutti gli ambiti e si richiama ai principi e concetti in essa contenuti.

Precisamente l’Associazione intende:

  1. a) promuovere la tutela dei diritti e l’integrazione di tutte le persone con disabilità e delle loro famiglie, perseguendo, inoltre, la priorità dei bisogni definiti dal sistema di classificazione ICF o da altri sistemi di classificazione in futuro riconosciuti e/o adottati dall’O.M.S.;
  2. b) rappresentare, coordinare e supportare a livello regionale , provinciale e locale le politiche, le proposte e le richieste degli enti associati e delle associazioni e persone ad essi afferenti nei seguenti campi:

– della ricerca delle cause e della prevenzione delle disabilità e delle fragilità psichiche, fisiche, sensoriali, cognitive e comportamentali, psichiatriche, multifattoriali;

–  della diagnosi, cura, abilitazione, riabilitazione e reinserimento sociale e familiare;

– dell’istruzione ed inclusione scolastica di ogni ordine e grado, pubblica e privata, della formazione professionale e dell’inclusione nel mondo del lavoro;

–  dei servizi sociali e socio-sanitari territoriali;

–  dei servizi domiciliari, dell’assistenza alla persona e del sostegno sociale alla persona e alle famiglie;

–  dell’inclusione sociale e della partecipazione alla vita della comunità;

– della comunicazione;

–  della mobilità e dei trasporti pubblici e privati;

–  della cultura, del tempo libero, dello sport e del turismo sociale;

– della disabilità cosiddetta grave e gravissima;

– di tutti i temi e problematiche legati al c.d. “Dopo di Noi”;

  1. c) proporsi come interlocutore ed organo consultivo per la formazione di nuovi provvedimenti regionali in materia di assistenza sociale, sanità, scuola, lavoro, abitare, trasporti etc. nonché in tutti gli altri settori che interessano il mondo della disabilità e delle fragilità, attraverso la partecipazione alle commissioni e agli organismi regionali, anche con funzioni di verifica e di controllo della qualità dei servizi;
  2. d) tutelare su mandato delle Associazioni gli interessi delle persone disabili e fragili, formulando proposte e richieste alle Amministrazioni competenti, rifiutando qualsiasi forma di assistenza passiva che ne possa ledere i diritti e la dignità;
  3. e) divulgare, presso il mondo della formazione professionale, dell’avviamento al lavoro e del lavoro in tutte le sue espressioni, la conoscenza delle norme, agevolazioni, supporti, strategie e tecnologie atti a favorire le persone con disabilità nell’inserimento lavorativo;
  4. f) vigilare affinché nel campo dei trasporti, dell’edilizia pubblica e privata e nelle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, si provveda all’eliminazione ed al superamento delle barriere architettoniche, percettive e sensoriali nella massima misura possibile, in adesione ai principi della Progettazione Universale e in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di accessibilità ivi inclusa la L.R. 19/03/2018 n. 10 “Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità”;
  5. g) sostenere politiche assistenziali e previdenziali volte a garantire alle persone con disabilità grave, gravissima ed in stato vegetativo ed alle loro famiglie un livello di vita dignitoso;
  6. h) promuovere la cultura della prevenzione, dell’intervento precoce, della continuità, dell’autonomia possibile, dell’autodeterminazione, dell’autorappresentanza, dell’inclusione e della partecipazione ad ogni livello, della presa in carico integrata, precoce, globale e continuativa;
  7. i) promuovere l’informazione, la formazione e la sensibilizzazione sia presso le istituzioni che presso le comunità ed i cittadini tutti sulle caratteristiche le necessità e le problematicità legate al mondo delle disabilità e delle fragilità;
  8. l) vigilare affinché sia perseguita la piena accessibilità e fruibilità nel campo dell’IT (Information Technology).

3.2 La C.R.A.D. FVG persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

3.3. Quale “organismo rappresentativo e di coordinamento dell’associazionismo nel settore della disabilità“, tale riconosciuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con Legge regionale n. 41/1996 art. 13-bis, la Consulta FVG persegue le predette finalità altresì partecipando, con la nomina di due rappresentati designati dalla Giunta Esecutiva, alla Commissione regionale per le politiche sociali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all’art. 27 Legge regionale n. 6/2006.

Articolo  4 – Oggetto

4.1 L’Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro aderenti o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato delle persone aderenti agli enti Associati, l’organizzazione, gestione e promozione di interventi e attività di assistenza socio-sanitaria, di attività di istruzione e formazione, culturali e di tutela dei diritti civili; attività di interesse generale rientranti tra quelle indicate all’art. 5 CTS rispettivamente alle lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

  1. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  2. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  3. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  4. m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
  5. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;”

4.2 In via secondaria e strumentale, secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell’art. 6, comma 1, CTS, la C.R.A.D. FVG può svolgere attività diverse rispetto all’attività di interesse generale che ne costituisce l’oggetto principale sopra indicato.

La Consulta FVG può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

4.3 La C.R.A.D. FVG potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi associativi o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

4.4 La Consulta FVG potrà partecipare a consorzi ed enti la cui attività è ritenuta utile ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

Articolo  5 – Volontariato

5.1 La C.R.A.D. FVG si avvale, in modo prevalente, dell’attività di volontariato delle persone aderenti agli enti Associati.

5.2 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il loro tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dalla C.R.A.D. FVG soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione ai sensi dell’art. 17 CTS con delibera dell’Assemblea adottata su proposta della Giunta Esecutiva; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5.3 La C.R.A.D. FVG assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

5.4 La C.R.A.D. FVG può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura.

Articolo  6 – Durata

La C.R.A.D. FVG è contratta a tempo indeterminato.

Titolo II

ASSOCIATI

Articolo  7 – Associati

7.1 Sono membri della C.R.A.D. FVG i soggetti che hanno partecipato alla sua costituzione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi.

7.2 La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa per recesso, esclusione, estinzione dell’Associato, salve altre cause di legge.

7.3 Sono ammessi quali Associati esclusivamente gli Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro che presentino tutti i seguenti requisiti:

  1. a) che abbiano sede nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
  2. b) che abbiano quale scopo principale la rappresentanza dei diritti delle persone con disabilità e/o fragilità nonché la tutela e l’inclusione delle persone disabili e/o fragili ovvero scopi ad esso affini e/o complementari, quali, a titolo esemplificativo, la tutela e promozione di enti senza scopo di lucro che svolgano, anche in forma mutualistica, attività o servizi a favore dei soggetti disabili e/o fragili e/o delle loro famiglie;
  3. c) che associno esclusivamente Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro con sede nel territorio della medesima regione.

In ogni caso, gli Enti del Terzo Settore, comunque denominati e qualificati, che aderiscano alla C.R.A.D. FVG devono costituire almeno il 70% (settanta per cento) degli Associati.

7.4 Non possono far parte della C.R.A.D. FVG società o enti che perseguono finalità di lucro, anche se operanti nel settore della disabilità. La Consulta FVG si struttura come associazione di enti, un cosiddetto ente “di secondo livello”, e pertanto non è possibile associare persone fisiche.

Articolo  7-bis – Categorie

7-bis.1 Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

  1. Fondatori

Le Consulte territoriali o Coordinamenti provinciali delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie espressione dei territori coincidenti con le ex Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, precisamente:

– per il territorio dell’ex Provincia di Gorizia, l’associazione “CONSULTA TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DELLE LORO FAMIGLIE DEL TERRITORIO ISONTINO“, con sede in Gorizia;

– per il territorio dell’ex Provincia di Pordenone, l’associazione “CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DELLE PERSONE DISABILI E DELLE LORO FAMIGLIE DELLA PROVINCIA DI PORDENONE“, con sede in Pordenone;

– per il territorio dell’ex Provincia di Trieste, l’associazione “CONSULTA TERRITORIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ E DELLE LORO FAMIGLIE DELLA PROVINCIA DI TRIESTE“, con sede in Trieste;

– per il territorio dell’ex Provincia di Udine, l’associazione “COMITATO PROVINCIALE DI COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DELLE LORO FAMIGLIE DELLA PROVINCIA DI UDINE – OdV“, con sede in Udine;

salve eventuali rispettive successive modifiche statutarie.

  1. Associati ordinari

I membri diversi da quelli precedenti.

7-bis.2 Ogni norma del presente statuto che faccia generico riferimento agli “Associati” si riferisce ai membri della C.R.A.D. FVG di qualsiasi categoria.

Articolo  8 – Diritti ed obblighi degli Associati

Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla normativa applicabile. In particolare, essi hanno diritto ad essere informati sull’attività associativa e di partecipare alle manifestazioni ed eventi organizzati dalla Consutla FVG.

Salva l’autonomia organizzativa di ciascun Associato, essi hanno l’obbligo di adottare statuti democratici e coerenti con i principi statutari della C.R.A.D. FVG, nonché l’obbligo di conformarsi alle linee di politica associativa.

Articolo  9 – Procedura di ammissione

9.1 L’adesione alla C.R.A.D. FVG è aperta a chiunque ne faccia domanda dichiarando di condividerne gli scopi ed impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i regolamenti.

9.2 Sull’accoglimento o rigetto della domanda decide l’organo amministrativo, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale svolte dall’Associazione, entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

9.3 La decisione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’organo amministrativo, nel Libro degli associati.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del temine indicato al precedente comma la decisione non è comunicata al richiedente, la richiesta si intende accettata.

9.3 La Consulta FVG può respingere la domanda con adeguata motivazione.

La domanda di  Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che rispettino i requisiti di cui ai punti a) e b), ma non quello sub c) del precedente articolo 7, punto 7.3 ovvero che non abbiano un sufficiente grado di rappresentatività sono rigettate e possono essere deferite alle Consulte territoriali o Coordinamenti provinciali territorialmente competenti secondo la sede del richiedente.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, il richiedente potrà presentare ricorso all’Assemblea degli associati che delibererà in occasione della successiva convocazione, se non appositamente convocata.

9.4 L’organo amministrativo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l’adesione alla C.R.A.D. FVG del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Articolo  10 – Recesso

10.1 Ogni Associato ha il diritto di recedere, in qualsiasi momento, dalla C.R.A.D. FVG mediante comunicazione scritta inviata alla stessa con raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione.

10.2 Il recesso ha efficacia dalla data di ricezione della comunicazione da parte della C.R.A.D. FVG. Esso non estingue gli obblighi maturati precedentemente, rimanendo dovuto il versamento della Quota Annuale, e non dà diritto alla ripetizione dei contributi versati né sul patrimonio della Consulta FVG.

Articolo  11 – Esclusione

11.1 L’organo amministrativo può deliberare l’esclusione dell’Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per altri gravi motivi.

11.2 La decisione di esclusione, adeguatamente motivata, deve essere comunicata all’Associato escluso mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione. Da tale data i diritti dell’Associato oggetto di esclusione sono sospesi.

11.3 La deliberazione di esclusione è pienamente efficace decorsi 60 (sessanta) giorni dalla sua comunicazione all’Associato escluso a meno che, entro lo stesso termine, sia impugnata con ricorso scritto all’Assemblea dei Delegati inviato alla sede della C.R.A.D. FVG.

L’Assemblea dei Delegati, appositamente convocata, delibera entro 40 (quaranta) giorni dalla ricezione del ricorso se confermare l’esclusione o revocarla. La delibera deve essere comunicata all’Associato escluso mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione.

In caso di conferma, l’Associato è escluso dalla data di comunicazione della delibera.

In caso di revoca, cessa la sospensione dei diritti dell’Associato.

11.4 È in ogni caso fatto salvo il ricorso all’autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notifica dell’esclusione ai sensi dell’art. 24 comma 3 c.c..

11.5 L’esclusione non estingue gli obblighi dell’Associato maturati precedentemente, rimanendo dovuto il versamento della Quota Annuale, e non dà diritto alla ripetizione dei contributi versati né sul patrimonio della C.R.A.D. FVG.

Titolo III

PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo  12 – Entrate

12.1. La C.R.A.D. FVG finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

  1. le quote e i contributi degli Associati;
  2. le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati;
  3. i redditi derivanti dal patrimonio dell’Associazione;
  4. gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell’attività dell’Associazione;
  5. gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
  6. attività di raccolta fondi;

ed ogni altra entrata conseguita dall’Associazione che non siano specificatamente destinati a incremento del suo patrimonio.

12.2. L’adesione alla C.R.A.D. FVG non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà dell’Associato effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla normativa applicabile.

Articolo  13 – Quota Iniziale e Quota Annuale

13.1. L’assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento alla C.R.A.D. FVG di una somma di denaro il cui importo è stabilito dalla Giunta Esecutiva (la “Quota Iniziale”).

13.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza alla C.R.A.D. FVG, al versamento all’Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dalla Giunta Esecutiva (la “Quota Annuale”).

13.3. La Giunta Esecutiva può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l’altro:

  1. a) sia disciplinata la decisione della Giunta Esecutiva inerente all’entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e delle modalità del loro versamento;
  2. b) sia disciplinata la decisione della Giunta Esecutiva di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio della C.R.A.D. FVG;
  3. c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l’esclusione dalla C.R.A.D. FVG dell’Associato moroso.

Articolo  14 – Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

Fermo il divieto dell’art. 8 CTS, la C.R.A.D. FVG può ricevere finanziamenti da soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, dunque anche dai suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato. Il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non è redatto in forma scritta, l’erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla C.R.A.D. FVG non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l’erogazione.

Articolo  15 – Patrimonio e salvaguardia

15.1 Il patrimonio della C.R.A.D. FVG, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 8 co. 1 CTS).

Il patrimonio della C.R.A.D. FVG si incrementa:

  1. per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell’Associazione;
  2. per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell’Associazione;
  3. per effetto di acquisti compiuti dall’Associazione e destinati dalla Giunta Esecutiva a incremento del patrimonio dell’Associazione;
  4. per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell’Associazione;
  5. per decisione della Giunta Esecutiva di destinazione a patrimonio dell’Associazione di parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell’Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l’attività corrente dell’Associazione.

15.2 L’organo amministrativo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della C.R.A.D. FVG.

15.3 Salvo quanto disposto dalla normativa di settore, la Giunta esecutiva può destinare parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell’Associazione che sia ritenuta non occorrente al finanziamento dell’attività corrente ad uno o più fondi non vincolati. Qualora si renda necessario o opportuno, l’organo amministrativo decide di destinare porzioni di uno o più fondi non vincolati dell’Associazione al finanziamento dell’attività corrente della C.R.A.D. FVG.

15.4 Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato. A tal fine la Giunta Esecutiva può deliberare negli anni, di destinare quella parte di entrate dell’Associazione che siano ritenute non necessarie a finanziare l’attività corrente dell’Associazione stessa, ad un fondo vincolato all’ottenimento della personalità giuridica.

Articolo  16 – Divieto di distribuzione

16.1 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi della C.R.A.D. FVG, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

16.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall’Associato alla C.R.A.D. FVG, non è ripetibile dall’Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della C.R.A.D. FVG né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dell’Associato dall’Associazione.

16.3 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall’Associato o da qualunque soggetto terzo a favore della C.R.A.D. FVG, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all’organizzazione o all’attività della Consulta FVG diverso dai diritti di partecipazione alla stessa attribuiti dallo Statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla C.R.A.D. FVG o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione che sia considerabile come di titolarità dell’Associato o del soggetto che abbia effettuato l’apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Titolo IV

ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE

Articolo  17 – Organi associativi

17.1 L’ordinamento della C.R.A.D. FVG si ispira ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati nonché di elettività delle cariche sociali. È esclusa qualsiasi forma di direzione e coordinamento o controllo di cui all’art. 4 co. 2, primo periodo, CTS.

17.2 Sono Organi dell’Associazione:

  1. a) l’Assemblea degli Associati, denominata Assemblea dei Delegati;
  2. b) l’Organo amministrativo, denominato Giunta Esecutiva;
  3. c) il Presidente e il Vice Presidente della Giunta Esecutiva;
  4. d) il Segretario della Giunta Esecutiva;
  5. e) il Tesoriere;
  6. f) l’Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall’Assemblea).

17.3 La cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto e deliberato dall’Assemblea degli Associati nei limiti di legge.

Sezione

– I –

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Articolo  18 – Competenza

18.1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione; essa delinea gli indirizzi generali dell’attività della C.R.A.D. FVG.

18.2 L’Assemblea

  1. nomina e revoca i componenti della Giunta Esecutiva e il suo Presidente, nonché i componenti dell’Organo di controllo;
  2. nomina e revoca, quando previsto o quando lo ritenga opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. approva il bilancio di previsione e d’esercizio;
  4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  5. delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  6. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro regolamento che lo statuto non demanda all’approvazione dell’organo amministrativo e la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l’organizzazione e l’attività della C.R.A.D. FVG;
  7. conferma o revoca l’esclusione degli Associati ai sensi dell’articolo 11, terzo comma, del presente statuto;
  8. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è convocata, anche fuori dalla sede associativa purché nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dal Presidente della Giunta Esecutiva ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno un terzo dei Consiglieri oppure dall’Organo di Controllo.

19.2 L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 (trenta) aprile, per l’approvazione del bilancio d’esercizio.

19.3 L’Assemblea viene convocata mediante avviso da inviarsi, almeno 15 (quindici) giorni prima dell’adunanza, agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati, e ai Consiglieri e membri dell’Organo di controllo, all’indirizzo di posta elettronica dichiarato all’atto della loro nomina o successivamente.

19.4 L’avviso di convocazione deve indicare la data, l’ora, il luogo in cui si svolge l’Assemblea e l’elenco delle materie all’ordine del giorno e potrà altresì indicare il giorno, l’ora ed il luogo per l’eventuale seconda convocazione, che non potrà essere indetta per la medesima data della prima e che dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata per quest’ultima.

Articolo  20 – Svolgimento dell’Assemblea

20.1 L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d’età; in ulteriore subordine, su decisione dell’Assemblea, da un altro membro della Giunta Esecutiva o, in mancanza, da qualsiasi Delegato eletto dalla maggioranza dei presenti.

20.2 Il presidente dell’Assemblea è assistito dal Segretario.

20.3 Il presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell’Assemblea, accerta l’identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell’adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell’adunanza regolarmente sottoscritto.

20.4 L’assemblea può svolgersi anche in più luoghi audio o video collegati, a condizione:

– che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire;

– che sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Ricorrendo le predette condizioni, la riunione si intende svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l’Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Articolo  21 – Diritto di intervento e di voto

21.1 Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed esprimere il proprio voto gli Associati che siano iscritti nel Libro degli Associati.

Gli associati dei Fondatori e degli Associati ordinari, tramite propri rappresentanti, nonché le persone fisiche e giuridiche che vi aderiscono hanno diritto di partecipare ai lavori assembleari e alla discussione, in qualità di uditori e senza diritto di voto.

21.2 Ogni Associato ha diritto a un voto. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

21.3 Ogni Associato interviene all’Assemblea ed esercita il proprio diritto di voto per mezzo di uno, tutti o alcuni dei membri del proprio organo amministrativo appositamente delegati (d’ora innanzi Delegati).

I nominativi dei Delegati sono comunicati per iscritto all’Associazione almeno 3 (tre) giorni prima dell’adunanza.

21.4 I Delegati che siano componenti della Giunta esecutiva non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità né nelle deliberazioni di approvazione del bilancio; in tal caso il diritto di intervento e di voto è esercitato in via esclusiva dall’altro/dagli altri Delegato/i dell’Associato.

21.5 La deliberazione approvata con il voto determinante degli Associati che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della C.R.A.D. FVG è impugnabile a norma di legge, qualora possa arrecare danno alla stessa Consulta FVG.

Articolo  22 – Deleghe

Ciascun Delegato non può rappresentare più di un Associato, né è ammesso il conferimento di deleghe tra Associati.

Articolo  23 – Quorum

23.1 L’Assemblea è validamente costituita:

  1. a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
  2. b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

23.2 Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti.

23.3 Le deliberazioni aventi ad oggetto le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto sono assunte, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli Associati e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno un terzo degli associati.

Le deliberazioni aventi a oggetto l’estinzione e lo scioglimento della C.R.A.D. FVG ovvero la trasformazione, la fusione o la scissione della stessa, sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

23.4 Le dichiarazioni di non partecipazione al voto e di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall’Assemblea.

Sezione

– II –

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo  24 – Giunta Esecutiva

24.1 La C.R.A.D. FVG è amministrata da una Giunta Esecutiva composta da più membri o “Consiglieri”, compreso il suo Presidente. L’Assemblea dei Delegati, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti la Giunta Esecutiva osservando i principi di cui all’art. 17, punto 17.1 di cui sopra.

24.2 I Consiglieri della Giunta Esecutiva sono eletti dall’Assemblea dei Delegati fra le persone fisiche che sono indicate dagli Enti associati per iscritto almeno 10 (dieci) giorni prima dell’adunanza.

I Fondatori, che esprimono l’interesse, proprio e dei propri aderenti, ad uno sviluppo dell’attività associativa coerente con la memoria storica della C.R.A.D. FVG di cui sono portatori e alla paritaria rappresentazione dei territori provinciali, indicano il proprio Presidente nonché due designati, tutti democraticamente scelti. Gli Associati ordinari indicano il proprio Presidente nonché un designato, entrambi democraticamente scelti.

24.3 Il Presidente della Giunta Esecutiva è eletto dall’Assemblea dei Delegati fra le persone spontaneamente candidatesi tramite richiesta scritta i cui nominativi saranno comunicati dagli Associati almeno 5 (cinque) giorni prima dell’adunanza. Il voto è segreto.

24.4. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere o Presidente e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

24.5 Non può essere nominato Presidente della Giunta Esecutiva chi ricopre la carica di Presidente di una Consulta territoriale/Coordinamento provinciale o analogo incarico di un Ente associato, salvo espressa rinuncia all’incarico.

24.6 Non può essere nominata alla carica di Consigliere o Presidente e, se nominata, decade dal suo ufficio, la persona che non abbia idonee caratteristiche di indipendenza e precisamente non possono essere nominate le persone fisiche che occupano importanti cariche pubbliche o politiche.

Per “importanti cariche pubbliche o politiche” si intendono: Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune; deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale, consigliere comunale; membro degli organi direttivi centrali, regionali o periferici in genere di partiti politici, movimenti politici o enti equiparabili per attività e scopo ai partiti politici; componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti.

Articolo  25 – Poteri

25.1 La Giunta Esecutiva ha tutti i poteri di amministrazione dell’Associazione.

25.2 La Giunta Esecutiva:

  1. elegge nel proprio ambito un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere – gli incarichi di Segretario e Tesoriere possono essere affidati alla stessa persona;
  2. gestisce la C.R.A.D. FVG in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea;
  3. compie qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della C.R.A.D. FVG;
  4. redige ed approva la bozza del bilancio di previsione e d’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  5. delibera sull’ammissione di nuovi Associati;
  6. delibera sull’esclusione degli Associati;
  7. designa i due rappresentanti che partecipano alla Commissione regionale per le politiche sociali dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all’art. 27 Legge regionale n. 6/2006 e all’art. 3 punto 3.3 del presente statuto;
  8. predispone uno o più regolamenti dell’attività degli organi della C.R.A.D. FVG da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  9. svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell’organo amministrativo della C.R.A.D. FVG.

Articolo  26 –  Cessazione dei Consiglieri

26.1 La Giunta Esecutiva dura in carica per 4 (quattro) esercizi e scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio relativo al quarto esercizio di durata della carica.

26.2 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intera Giunta Esecutiva si intende decaduta e occorre far luogo alla sua rielezione.

26.3 In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di uno o più Consiglieri, la Giunta Esecutiva provvede a sostituirli con deliberazione approvata dall’Organo di controllo, se nominato, con le persone fisiche indicate dagli Associati che avevano designato il/i Consigliere/i cessato/i. In mancanza, convoca l’Assemblea per la nomina. Il Presidente cessato viene sostituito dal Vicepresidente senza necessità di cooptazione. I Consiglieri cooptati durano in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione dei Consiglieri cessati ovvero dell’elezione del nuovo Presidente della Giunta Esecutiva. La persona che venga eletta dall’Assemblea in luogo di un Consigliere o del Presidente cessati dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere o il Presidente cessato.

26.4 I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano durante un esercizio associativo a tre riunioni consecutive della Giunta Esecutiva decadono dall’ufficio. La decadenza è fatta constare dalla medesima delibera di cooptazione di cui al punto precedente o dalla delibera dell’Assemblea dei Delegati di nomina del sostituto.

26.5 Il Presidente ed i Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo  27 – Convocazione della Giunta Esecutiva

27.1 La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dall’Organo di Controllo.

27.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza –  3 (tre) giorni in caso di urgenza – mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.

27.3 La Giunta Esecutiva è comunque validamente costituita, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo.

Articolo  28 – Deliberazioni della  Giunta Esecutiva

28.1 La Giunta Esecutiva è validamente costituita qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

28.2 La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d’età.

28.3 Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, si procede ad almeno due ripetizioni di voto, previa idonea discussione. Se non è raggiunta una maggioranza, la proposta di deliberazione si intende respinta.

28.4 Le decisioni adottate dalla Giunta Esecutiva con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l’Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro della Giunta Esecutiva e dell’Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

28.5 La Giunta Esecutiva può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni già dettate al precedente articolo 20, comma 4, per l’Assemblea degli Associati.

Articolo  29 – Presidente e Vice Presidente

29.1 Il Presidente è eletto dall’Assemblea degli associati ai sensi dell’art. 24 del presente statuto.

Al Presidente della Giunta Esecutiva spetta di:

  1. effettuare l’ordinaria amministrazione della C.R.A.D. FVG e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
  2. verificare e pretendere l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti della C.R.A.D. FVG nonché della normativa applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Consulta FVG ove ne ravvisi la necessità o l’opportunità;
  3. convocare l’Assemblea e la Giunta Esecutiva e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
  4. predisporre la bozza del bilancio di previsione e del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione della Giunta Esecutiva;
  5. rappresentare la C.R.A.D. FVG di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione della Giunta Esecutiva – il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale e le eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza;
  6. attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della C.R.A.D. FVG anche a soggetti estranei alla Giunta Esecutiva.

29.2 Ad ogni riunione della Giunta Esecutiva il Presidente riferisce dell’attività nel frattempo compiuta.

29.3 In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare la Giunta Esecutiva per la ratifica del suo operato.

29.4 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell’agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Articolo  30 – Segretario

30.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l’amministrazione della C.R.A.D. FVG.

Egli cura la documentazione della Consulta FVG, prepara i carteggi per le riunioni e tiene i contatti con le Consulte territoriali o Coordinamenti provinciali e con gli Associati ordinari. Salve ed impregiudicate le competenze dell’eventuale organo di controllo, egli vigila e cura il buon andamento amministrativo della C.R.A.D. FVG secondo le disposizioni del presente Statuto.

30.2 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della C.R.A.D. FVG, fatta eccezione per quelle dell’Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

30.3 Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali della Giunta Esecutiva, del Libro degli Associati e del Registro dei Volontari.

Articolo  31 – Tesoriere

Il Tesoriere:

  1. cura la gestione finanziaria della C.R.A.D. FVG e ne tiene idonea contabilità provvedendo, di concerto con il Presidente, alla gestione delle entrate e delle uscite;
  2. effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
  3. predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio di previsione e del bilancio d’esercizio per l’approvazione che deve farne la Giunta Esecutiva ed illustra alla Giunta Esecutiva, almeno una volta a metà dell’esercizio associativo, la situazione contabile.

Sezione

– III –

CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

Articolo  32 – Organo di Controllo

32.1 In tutti i casi in cui è prescritto dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l’Assemblea degli Associati nomina l’Organo di Controllo.

L’Organo di Controllo vigila:

  1. sull’osservanza dello statuto e della normativa applicabile;
  2. sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell’Associazione;
  3. sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
  4. sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto funzionamento;
  5. sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS.

Esso attesta inoltre che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 CTS.

L’Organo di controllo e ciascun componente individualmente possono procedere ad atti di ispezione e controllo. A tal fine possono chiedere all’organo amministrativo notizie sull’andamento delle operazioni associative o su determinati affari.

Quando non è affidata ad un revisore o ad una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali, l’Organo di controllo può svolgere la revisione legale dei conti, ai sensi dell’art. 30 comma 6 CTS.

32.2 L’Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, che nominano tra essi un Presidente.

32.3 In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l’incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l’Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente della Giunta Esecutiva, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

32.4 Qualora competa all’Organo di Controllo l’esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

32.5 L’Organo di Controllo dura in carica per 4 (quattro) esercizi e scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio di durata della sua carica.

32.6 I membri dell’Organo di Controllo sono rieleggibili.

32.7 I membri dell’Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.

32.8 Il compenso dei componenti dell’Organo di Controllo è determinato dall’Assemblea degli Associati all’atto della nomina e per tutta la durata dell’incarico.

Articolo  33 – Collegio dei Controllori

33.1 Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

33.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza – 3 (tre) giorni in caso di urgenza – mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.

33.3 Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

33.4 Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d’età.

33.5 Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori. In caso di parità di voti, si procede ad almeno due ripetizioni di voto, previa idonea discussione. Se non è raggiunta una maggioranza, la proposta di deliberazione si intende respinta.

33.6 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

33.7 Il Collegio dei Controllori può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni già dettate al precedente articolo 21, comma 4, per l’Assemblea degli Associati.

Titolo V

BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

Articolo  34 – Esercizi associativi

34.1 L’Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1 (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

34.2 Per ogni esercizio sono redatti e depositati il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio, l’eventuale bilancio sociale ed ogni altra scrittura prescritta dalla normativa applicabile.

Articolo  35 – Libri dell’Associazione

35.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l’Associazione tiene:

  1. il Libro degli Associati;
  2. il Registro dei Volontari;
  3. il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
  4. il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni della Giunta Esecutiva;
  5. il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo.

I Libri possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie previa richiesta scritta alla Giunta Esecutiva, che ne garantisce l’esame entro trenta giorni dalla richiesta. La Giunta Esecutiva può approvare un regolamento per disciplinare l’esame di detti Libri e l’estrazione di copie.

35.2 Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

35.3 Il Libro degli Associati, il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee ed il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni della Giunta Esecutiva sono tenuti a cura della Giunta Esecutiva e del Segretario.

35.4 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell’Organo di Controllo.

Titolo VI

ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO

Articolo  36 – Devoluzione del patrimonio

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della C.R.A.D. FVG, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dalla Giunta Esecutiva.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo  37 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme di legge in materia di Terzo settore ed alle norme del codice civile in materia di associazioni ed altri enti in generale.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Resta sospesa l’efficacia delle norme del presente Statuto che presuppongo l’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, l’emanazione della normativa attuativa del Codice del Terzo settore citato e la trasmigrazione della C.R.A.D. FVG ai sensi dell’art. 54 CTS o comunque l’iscrizione della stessa nel RUNTS.

Fino all’abrogazione del D.Lgs. 460/1997 e precisamente dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 101, comma 10 CTS e comunque non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro (artt. 102, comma 2 e 104, comma 2 CTS), l’Associazione mantiene il modello organizzativo dell’Organizzazione di Volontariato (ODV) e consente alla trasmigrazione, ai sensi dell’art. 54 CTS, dal Registro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia delle Organizzazioni di Volontariato al RUNTS, sezione “organizzazioni di volontariato” ovvero procede all’iscrizione della stessa nella medesima sezione.

Dalla suddetta abrogazione la C.R.A.D. FVG abbandonerà definitivamente il modello della ODV, adottando invece quello generale di Ente del Terzo Settore, richiedendo la cancellazione dalla sezione “organizzazioni di volontariato” e la contestuale iscrizione a quella di “altri enti del terzo settore” del RUNTS, senza soluzione di continuità, salvo diversa deliberazione assembleare.

Fino a tale data, dunque:

– la denominazione dell’Associazione risulta la seguente:

“CONSULTA REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DELLE LORO FAMIGLIE DEL FVG – ODV”

o, in forma abbreviata,

C.R.A.D. FVG – ODV”;

– le attività di cui all’articolo 4 del presente statuto e costituenti l’oggetto associativo saranno svolte prevalentemente nei confronti di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati;

– se il numero degli Associati diviene inferiore a tre Organizzazioni di Volontariato, stabilito nel comma 1 dell’art. 32 CTS, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale la C.R.A.D. FVG è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore, se non formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo;

– l’ammissione come Associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che non siano organizzazioni di volontariato, non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato;

– la C.R.A.D. FVG finanzia le proprie attività ai sensi degli articoli 12 e seguenti del presente statuto,  in quanto non deroghino all’art. 33 CTS;

– la Consulta FVG può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura (v. articolo 5, punto 5.4 del presente statuto) esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta – in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari;

– per l’attività di interesse generale prestata la C.R.A.D. FVG può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all’articolo 6 CTS;

– tutti gli amministratori, compreso il Presidente della Giunta Esecutiva, sono scelti ai sensi del combinato disposto dell’articolo 34, comma 1, CTS e dell’art. 24 del presente statuto, in quanto non deroghi al primo – si applica l’articolo 2382 del codice civile;

– ai componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 30, comma 5 CTS, che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.