Statuto della “Consulta delle Associazioni delle persone disabili e delle loro famiglie della Provincia di Pordenone”

(C.A.P.D.)

Articolo 1- Costituzione

La “Consulta delle Associazioni delle Persone Disabili e delle loro Famiglie della Provincia di Pordenone” ha sede legale a Pordenone in Via Tiro a Segno n.3/A, in breve denominata Consulta o C.A.P.D. La Consulta che non persegue fini di lucro è apartitica ed aconfessionale. La Consulta è un ETS (Ente del Terzo Settore) in base al D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117, è in particolare una ODV (organizzazione di volontariato articolo 32). La sede legale della Consulta potrà essere variata con deliberazione a maggioranza semplice dell’Assemblea ordinaria. La durata della Consulta è a tempo illimitato.

Tanto l’eliminazione del vecchio acronimo ONLUS quanto l’assunzione della nuova denominazione sociale contenente l’acronimo ODV (Organizzazione di Volontariato) e ETS (Ente del Terzo Settore) saranno efficaci rispettivamente alla sospensione e entrata in vigore dei rispettivi registri, e comunque secondo i termini di legge. La Consulta è una associazione non riconosciuta.

Articolo 2- Finalità

Scopo della Consulta, in base al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 è lo svolgimento di attività nei settori:

  1. dell’assistenza socio – sanitaria, dell’istruzione, della formazione, della cultura e della tutela dei diritti civili; articolo 5 comma a, interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale in base al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 articolo 5 comma i.

L’Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, purché esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale. La Consulta svolge le proprie attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontarie degli enti associati, è un ente senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Consulta ha le seguenti finalità:

  1. Coordinare e rappresentare a livello regionale, provinciale e locale le politiche, le proposte e le richieste delle associazioni dei disabili nei seguenti campi:

– della ricerca delle cause e della prevenzione delle disabilità psichiche, fisiche, sensoriali, cognitive, comportamentali e psichiatriche;

– della diagnosi, cura, riabilitazione e reinserimento sociale e familiare;

– dell’istruzione scolastica di ogni ordine e grado, della formazione professionale e dell’inserimento nel mondo del lavoro;

– dei servizi socio-sanitari territoriali;

– dei servizi domiciliari, dell’assistenza alla persona e del sostegno sociale alle famiglie;

– dell’integrazione sociale e della comunicazione;

– della mobilità e dei trasporti pubblici e privati;

– della cultura, del tempo libero, dello sport e del turismo sociale;

– della disabilità grave e gravissima, della problematica del “Dopo di Noi” e della Classificazione Internazionale del Funzionamento (ICF) o da altri sistemi di classificazione in futuro riconosciuti o adottati dall’O.M.S.;

  1. Tutelare su mandato delle Associazioni dei disabili gli interessi delle persone disabili, formulando proposte e richieste alle Amministrazioni competenti, rifiutando qualsiasi forma di assistenza passiva che ne possa ledere i diritti e la dignità;
  2. Raccogliere, classificare e distribuire informazioni relative alla piena realizzazione personale delle persone disabili;
  3. Diffondere la conoscenza dei problemi delle persone disabili, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione come presa di coscienza sociale e strumento di sensibilizzazione presso le istituzioni pubbliche e private e l’opinione pubblica;
  4. Stimolare una legislazione regionale, provinciale locale nella quale tutti i problemi delle persone disabili trovino una giusta collocazione, ed una adeguata risposta;
  5. Collaborare per la formulazione di tutta la normativa e provvedimenti regionali e locali in materia di assistenza sociale, sanitaria, scolastica e lavorativa e del tempo libero chiedendo la partecipazione dei propri rappresentanti a tutte le commissioni od organismi previsti dalle leggi e ordinamenti regionali e degli enti locali, anche con funzione di verifica e controllo di servizi ed attività rivolti ai disabili e alle loro famiglie;
  6. Informare il mondo del lavoro in tutte le sue espressioni, su particolari tecnologie e opportunità che permettano anche alle persone disabili un più ampio accesso;
  7. Sostenere politiche assistenziali e previdenziali volte a garantire alle persone disabili e alle loro famiglie un livello di vita dignitoso;
  8. Ottenere nel campo dell’edilizia pubblica e privata e dei pubblici trasporti, l’abolizione di tutte le barriere architettoniche, che ne rendono disagevole l’utilizzo da parte delle persone disabili;
  9. Promuovere la realizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento del personale della scuola, di ogni ordine e grado, di personale socio-assistenziale, sanitario, educativo e professionale che opera nel campo dell’educazione, assistenza, sanità, riabilitazione, formazione professionale, inserimento lavorativo a favore delle persone con disabilità;
  10. Promuovere l’applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità in tutte le nuove disposizioni legislative e relativi regolamenti regionali, provinciali e comunali.

Articolo 3- Composizione

La Consulta è costituita di diritto da:

  1. ETS (Enti del Terzo Settore), di persone disabili e delle loro famiglie, riconosciute ai sensi delle leggi in vigore, che hanno espresso nelle proprie finalità statutarie la rappresentanza nei confronti delle persone disabili, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e che queste siano almeno in tre.
  2. L’ammissione dei Soci ETS (Enti del Terzo Settore) viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda scritta (presentata su apposito modulo) da parte del richiedente entro novanta giorni dalla domanda, ed ha effetto all’atto del versamento della quota sociale.
  3. L’eventuale provvedimento di diniego, motivato, deve essere comunicato per iscritto all’aspirante rifiutato.

Al Socio ETS (Enti del Terzo Settore) “tramite suo delegato” sono riservati i seguenti diritti di voto: di candidarsi alle cariche sociali, di essere convocati per le assemblee e gli incontri, di parola nelle assemblee e negli incontri.

I soci hanno diritto ad accedere alla consultazione del libro degli associati e del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee entro trenta giorni da formale richiesta scritta inoltrata al Presidente della Consulta.

Nelle assemblee hanno diritto di voto attivo e passivo i Soci che risultino iscritti da almeno tre mesi.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

I volontari che svolgono la loro attività esclusivamente per fini di solidarietà, in modo non occasionale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, sono iscritti in un apposito registro. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Consulta può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 4 – Organi

Sono organi della Consulta:

  1. L’assemblea degli ETS (Enti del Terzo Settore) con i loro delegati;
  2. Il Consiglio Direttivo
  3. Il Presidente;
  4. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 5 – Assemblea

L’Assemblea dei Delegati degli ETS (Enti del Terzo Settore) è formata da 2 (due) rappresentanti di ciascun ETS (Enti del Terzo Settore) regolarmente associato alla Consulta, elencati nella domanda di ammissione.

Ai fini della votazione vale la regola di un voto per ogni ETS (Enti del Terzo Settore) rappresentato.

Articolo 6 – Compiti dell’Assemblea

Sono compiti dell’Assemblea:

– Determinare le linee programmatiche della Consulta;

– Approvare eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento dei lavori assembleari;

– Eleggere o revocare il Presidente della Consulta che è anche Presidente del Consiglio Direttivo;

– Eleggere o revocare il Consiglio Direttivo;

– Eleggere o revocare il collegio dei Revisori dei Conti;

– Discutere e deliberare sulle relazioni annuali del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;

– Approvare il bilancio consuntivo e preventivo presentati dal Consiglio Direttivo;

  • Determinare eventuali quote di contribuzione a carico dei singoli associati nel caso di mancanza o insufficienza del finanziamento pubblico o di altre fonti di finanziamento;
  • Determinare annualmente la quota di iscrizione degli ETS (Enti del Terzo Settore) aderenti alla Consulta;

– Nominare i rappresentanti della Consulta negli organismi nei quali ne sia prevista la partecipazione;

– Nominare due rappresentanti della Consulta nella Giunta Esecutiva della Consulta Regionale delle Associazioni dei Disabili del Friuli Venezia Giulia.

– Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

– Deliberare sull’esclusione degli associati;

– Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.

Articolo 7- Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea dei Delegati degli ETS (Enti del Terzo Settore) si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno, entro il 30 Aprile e in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà degli associati, nelle sedi più opportune. La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante avviso inviato con almeno 20 (venti) giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione. Nella lettera di convocazione che può essere spedita con mezzi telematici devono essere indicate: la sede della riunione, l’ora e l’ordine del giorno. L’Assemblea nomina di volta in volta chi presiederà l’Assemblea stessa. Le sedute dell’Assemblea possono essere pubbliche.

All’assemblea della Consulta possono partecipare anche enti pubblici e privati e cooperative sociali, invitate dal Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Articolo 8 –Votazioni e validità dell’Assemblea

L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto a parteciparvi e in seconda convocazione, che potrà aver luogo trascorsa almeno un’ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Il voto viene espresso per alzata di mano o per appello nominale. Nel caso di elezione di persone, per questioni di carattere personale e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno, il voto verrà espresso in forma segreta. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei Delegati presenti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. L’Assemblea nomina il segretario della stessa. In caso di votazione a scrutinio segreto l’Assemblea nomina due scrutatori che possono essere persone anche non associate alla Consulta.

Per le modifiche dello Statuto è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 9 – Commissioni

Per attività di carattere particolare o che richiedano una specifica competenza, l’Assemblea nomina Commissioni composte di Delegati, che possono avvalersi della consulenza di tecnici esterni.

Articolo 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo della Consulta è composto dal Presidente della Consulta e da 4 (quattro) delegati designati dall’Assemblea scelti tra i soci della Consulta o tra le persone fisiche collegate agli enti che la compongono. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito il Vice-Presidente ed il Segretario con funzioni anche di Tesoriere. Tutte le cariche sono espletate a titolo gratuito.

Articolo 11- Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce una volta ogni tre mesi o quando il Presidente lo ritiene necessario. E’ convocato dal Presidente con avviso scritto almeno 7 giorni prima. In caso di necessità può essere convocato anche telefonicamente e con preavviso inferiore.

Compiti del Consiglio Direttivo:

  1. Attuare le deliberazioni dell’assemblea;
  2. Convocare e predisporre l’Ordine del Giorno dell’Assemblea;
  3. Predisporre un Regolamento dell’attività degli organi della Consulta, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  4. Fare proposte in ordine alla nomina delle Commissioni di cui all’art. 9;
  5. Predisporre apposito modulo di domande di ammissione dei Soci;
  6. Vagliare le domande di ammissione delle associazioni ed enti di cui all’articolo 3;
  7. Adempiere alla gestione economica, finanziaria ed operativa della Consulta;
  8. Effettuare l’aggiornamento e la tenuta del libro degli associati, l’aggiornamento e la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, l’aggiornamento e la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti;
  9. Redigere la relazione annuale sulla propria attività e su quella della Consulta e predisporre il bilancio di previsione e consuntivo.

Il Consiglio Direttivo è considerato riunito anche se i suoi componenti sono collegati attraverso sistemi di comunicazione telematici a maggioranza degli stessi. Per la validità delle sue delibere è necessaria la presenza effettiva, anche per via telematica, della maggioranza dei suoi componenti; le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

Articolo 12 – Presidente

Il Presidente legalmente eletto rappresenta la Consulta nei rapporti esterni ed istituzionali e in particolare, ha il compito di presentare e di illustrare in sede regionale, provinciale e locale le proposte e le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, dandone attuazione. Il presidente in caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice-Presidente. Il Presidente rappresenta la Consulta in sede della Consulta Regionale delle Associazioni dei Disabili del Friuli Venezia Giulia, quale componente di diritto. Il Presidente prende qualsiasi iniziativa utile per tutelare gli interessi delle persone disabili. Quando il Presidente per qualsiasi motivo sia assente o abbia altri impedimenti, viene sostituito in tutte le sue funzioni e attribuzioni dal Vice-Presidente. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri eventualmente delegati.

Articolo 13 – Segretario e Tesoriere.

Il Segretario, che è anche Tesoriere cura la tenuta dei verbali e della documentazione della Consulta; provvede, tramite l’Ufficio di Presidenza, a preparare la documentazione per le varie riunioni, consigli e assemblee; vigila e cura il buon andamento amministrativo della Consulta, secondo le disposizioni del presente statuto. Il Tesoriere cura l’amministrazione ordinaria e straordinaria; redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e all’Assemblea; provvede, di concerto con il Presidente, alla gestione delle entrate e delle uscite; illustra al Consiglio Direttivo e all’Assemblea la situazione contabile. Il Presidente e il Tesoriere depositano la propria firma disgiunta presso l’Istituto di Credito nel quale è aperto il conto corrente della Consulta.

Articolo 14- Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti eletti dall’Assemblea, scelti anche tra persone che non sono socie delle Associazioni aderenti al Comitato. Ogni elettore può esprimere un massimo di due preferenze. Il Collegio vigila sulla contabilità della Consulta e redige una relazione annuale da presentare all’Assemblea della Consulta. Il Collegio nella sua prima seduta elegge il suo Presidente. Tutte le cariche sono espletate a titolo gratuito.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la carica di Revisore dei Conti.

Articolo 15 – Patrimonio

Il patrimonio della Consulta è finalizzato al raggiungimento dei fini statutari. Esso è costituito dalle somme in danaro e dai beni mobili e immobili di cui la Consulta venga in possesso, tramite finanziamenti pubblici, elargizioni da persone fisiche e contributi da persone giuridiche.

Il patrimonio della Consulta, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 16- durata delle cariche e gratuità

Tutte le cariche sociali della Consulta hanno durata quadriennale e tutti i membri sono rieleggibili. Tutte le cariche sono svolte a titolo di volontariato e non possono essere remunerate, fatti salvi i rimborsi spese necessari per il funzionamento della Consulta e per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Articolo 17- Responsabilità ed assicurazione

La Consulta risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

Gli aderenti alla Consulta che svolgono attività di volontariato sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

La Consulta risponde con i propri beni dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

Articolo 18- Modifiche statuto e regolamento

Il Consiglio Direttivo può disciplinare con apposito regolamento talune attività della Consulta. Il regolamento e le sue eventuali modifiche saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea.

Articolo 19 – Bilancio e avanzi di gestione

L’esercizio della Consulta coincide con l’anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno. La Consulta ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esso direttamente connesse. Alla Consulta è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Consulta stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge a favore di altre ODV (Organizzazione di Volontariato) e ETS (Enti del Terzo Settore).

Articolo 20- Scioglimento

Lo scioglimento della Consulta deve essere approvato dall’Assemblea dei delegati degli ETS (Enti del Terzo Settore), con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto di voto. Il patrimonio della Consulta, pagate tutte le obbligazioni e pendenze, viene devoluto ad analoga Consulta o Ente del Terzo Settore presente sul territorio regionale, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 21- Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti.